REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto -
Presidente
Dott. MASSERA Maurizio -
Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio -
Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta - rel.
Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele -
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul
ricorso 170/2007 proposto da:
D.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso
lo studio dell'avvocato SARACINO MARIA, rappresentato
e difeso dall'avvocato DENTALE MICHELE, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
- ricorrente -
contro
R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso
lo Studio dell'avvocato OLIVIERI CARLA, rappresentato
e difeso dall'avvocato MARASCO MAURIZIO, giusta mandato speciale in calce al
controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.
1420/2006 del TRIBUNALE di FOGGIA del 20/06/06, depositata il 28/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Svolgimento del processo
E'
stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"1.
- E' chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Foggia in
data 20.6.2006 e depositata il 28.7.2006 in materia di opposizione
all'esecuzione opposizione agli atti esecutivi.
Il
ricorso contiene due motivi.
I
motivi rispettano i requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c.. La cassazione vi è chiesta per violazione di norme di
diritto (art. 360 c.p.c., n.
I
quesiti posti alla Corte sono esposti alle pagg. 8 e 9 del ricorso.
Il
ricorso può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1,
n. 5) ed accolto, perchè fondato, in base al principio della c.d. "ragione
più liquida", per il quale la domanda può essere
decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza
che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (v. anche Cass.
16.5.2006 n. 11356).
Va, quindi, enunciato il seguente principio di
diritto: "A norma dell'art. 282 c.p.c., nella formulazione novellata dalla
L. n. 353 del 1990, art. 33, che ha introdotto nell'ordinamento la regola
dell'immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna,
sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una
condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio,
anche nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti
qualsiasi tipo di domanda (Cass. 10.11.2004 n. 21367; Cass. 3.8.2005 n. 16262;
Cass. 3.8.2005 n. 16263; Cass. ord. 20.2.2008 n. 4306; Cass. 13.6.2008 n.
16003; Cass. 3.11.2008 n. 26415).
Nella
specie, il giudice del merito, dopo avere dichiarato inammissibile, perchè
tardiva, l'opposizione agli atti esecutivi, ha, erroneamente, dichiarato
l'illegittimità del pignoramento presso terzi e posto nel
nulla l'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, sul
presupposto che la procedura esecutiva era stata promossa sulla base di un
titolo non provvisoriamente esecutivo, ex art. 282 c.p.c., costituito dalla
sentenza di accoglimento della domanda emessa in un giudizio possessorio, con
condanna al pagamento delle spese processuali.
La provvisoria esecutività del provvedimento di
condanna alle spese contenuto nella sentenza comporta l'erroneità della
sentenza adottata dal giudice di merito".
La
relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori
delle parti.
Non
sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata
ascoltata in Camera di consiglio.
Il
resistente ha presentato memoria.
Motivi della decisione
A seguito
della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio -
esaminati i rilievi contenuti nella memoria - ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione.
Ha
ritenuto di dovere osservare.
I
rilievi proposti dal resistente con la memoria non possono essere condivisi.
Infatti,
secondo un indirizzo ormai consolidato (v. per tutte Cass. 13.6.2008 n. 16003;
Cass. 20.2.2008 n. 4306), del resto in linea con una tendenza resa manifesta
dal disposto dell'art. 669 septies c.p.c., comma 3, la condanna alle spese di
giudizio comporta la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza,
ex art. 282 c.p.c., indipendentemente dalla natura (di condanna, costitutiva o
di mero accertamento) e dal segno (accoglimento, rigetto, etc.) della decisione
principale, cui la statuizione sulle spese accede.
Conclusivamente,
il ricorso deve essere accolto; la sentenza cassata e la causa rinviata al
tribunale di Foggia in persona di diverso magistrato.
Le
spese vanno rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della
Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.
Depositata
in Cancelleria il 25 gennaio 2010